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 Notizie flash - Principi contabili  
In arrivo semplificazioni contabili per i lavori pubblici

È in rampa di lancio il decreto del Mef che, in attuazione della legge di bilancio 2019, recupera i correttivi al D.Lgs. 118/2011 già definiti negli scorsi mesi, ma poi accantonati nelle more della revisione del codice dei contratti.
 

Lo schema di provvedimento è quello previsto dai commi 909 e 910 della Legge n. 145/2018 ed è stato esaminato nella riunione della Commissione Arconet dello scorso 9 gennaio. I tecnici hanno avuto vita facile, avendo potuto attingere alle bozze già esaminate lo scorso mese di luglio e poi, sorprendentemente, non confluite nel D.M. 29 agosto 2018.

Tale rapidità dovrebbe consentire di applicare le nuove regole sin dal rendiconto relativo allo scorso esercizio, con benefici immediati anche sul nuovo bilancio.

In primo luogo, viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale. Parliamo, quindi, di opere di taglio pari o superiore a 100.000 euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a bilancio prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell'ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone, altresì, le necessarie forme di finanziamento. In ogni caso, la progettazione "esterna" deve essere spesata al titolo II, mentre quella interna a Titolo I o al Titolo II a seconda della natura economica della spesa: ad esempio, gli stipendi al personale sono classificati tra le spese di personale (Titolo I), mentre l'acquisto di macchinari necessari è classificato tra gli "Impianti e Macchinari" (Titolo II).

A seguito della validazione del livello di progettazione minima previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziate nel Titolo II del bilancio di previsione nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità. Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa. Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Anche gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata. Non rileva più, quindi, il momento dell'aggiudicazione dei lavori (tranne che nei casi di esecuzione anticipata), ma quella della stipula dei diversi contratti.

Per gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro, invece, la spesa può essere stanziata in bilancio senza dover attendere l'inserimento degli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici. La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna. Gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori ai sensi del comma 5-bis e come confermato dalla delibera n. 6/2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.

Il correttivo modifica profondamente anche la disciplina del fondo pluriennale vincolato, rendendolo più flessibile e attivabile già con la progettazione dei lavori pubblici. In questo ambito, come noto, già il testo vigente dell'allegato 4/2 prevede disposizioni di favore rispetto alle regole generali che consentono di creare il fpv solo in presenza di un impegno di spesa. La novella appena approvata amplierà la portata della deroga, ammettendo la costituzione del fpv sulle opere non ancora impegnate anche solo in presenza di una progettazione che abbia raggiunto uno dei livelli successivi al minimo e purché siano state formalmente avviate le relative procedure di affidamento. Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Se l'iter si blocca, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione. Il fpv è conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali.

Rimangono anche le due deroghe già oggi previste, per cui il fpv può formarsi in presenza di impegni di alcune voci del quadro economico, ovvero laddove siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori. In ordine alla prima fattispecie, viene inserita una tipizzazione (occorrerà capire se in via tassativa o meno) delle casistiche, per cui può trattarsi di impegni per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale. Per quanto concerne la seconda fattispecie, si precisa che l'affidamento deve essere avviato entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto e consistere nella pubblicazione del bando di gara o dell'avviso di indizione di gara, ovvero nella pubblicazione di un avviso di preinformazione o ancora, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, nella trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte. In ogni caso, comunque, per aversi fpv, l'entrata dovrà essere stata accertata e l'intervento dovrà essere inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici (se di importo superiore a 100.00 euro).

Più tempo, infine, per riprogrammare i ribassi d'asta, che potranno restare nel fpv fino al secondo anno successivo alla stipula del contratto (oggi il count down parte dall'aggiudicazione). Da notare anche, sempre in materia di fpv, la revisione della disciplina riguardante le variazioni da apportare a seguito di economie. Il nuovo paragrafo 5.4.13 precisa che, ove nel corso dell'esercizio sia cancellato un impegno finanziato dal fpv dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ciò comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fpv iscritto in entrata e in occasione del rendiconto dell'esercizio in corso alla riduzione di pari importo del fpv di spesa con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

Il decreto conterrà anche altre modifiche: a parte l'inserimento di una nuova disciplina riguardante il c.d. debito autorizzato e non contratto (che però interessa al momento solo le regioni), si evidenzia la conferma che il bilancio consolidato è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'eliminazione dei riferimenti al pareggio di bilancio.

 

Scarica il resoconto disponibile in allegato

 

 
Fonte: Contabilità finanza e tributi n. 221 del 22/01/2019
Autore: Matteo Barbero
 
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